19 febbraio 2010

Diritti d’autore, Creative Commons e SIAE: normative e chiarimenti

Sempre più gente si affaccia nel mondo della rete a condividere propri pensieri e creazioni tramite un blog o social network come Facebook. Per questo, più che mai, c’è una forte esigenza di capire quali sono i diritti garantiti a chi crea e condivide una propria opera e quali mezzi ha per tutelare la sua diffusione o copia.

E’ diffusa opinione in rete che qualsiasi contenuto sia liberamente utilizzabile senza il consenso dell’autore, facendosi forza dell’idea che Internet è libera e non ha leggi o che magari essendo i server su territorio straniero si possa sfuggire alla legislazione italiana. Mito assolutamente falso.

Allo stesso modo, si ritiene che le Creative Commons servano a proteggere i diritti dell’autore. Anche questo dovuto a confusione.

Per concludere, mito popolarissimo anche fuori dalla rete: per tutelare i propri diritti un autore deve registrare le proprie opere presso la SIAE. Non è così.

Vediamo di far chiarezza sull’argomento.

I diritti d’autore

Secondo la Costituzione Italiana, qualsiasi opera nata dalla creatività di un individuo o di una collettività e diffusa tramite qualsiasi mezzo di comunicazione è automaticamente protetta da diritti d’autore. Nel momento in cui l’autore la crea ne detiene automaticamente i diritti. E’ un principio espresso dalla Legge 633 del 22 aprile 1941 (e successive modifiche):

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399.

Per entrare nel particolare, la suddetta legge tutela:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicata all'industria, sempre che il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempre che non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II ;

Ma anche:

3. Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

4. Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.

La legge si esprime chiaramente su chi detiene i diritti d’autore dell’opera:

6. Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

7. E' considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa. E' considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.

8. E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell'opera stessa. Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.

9. Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima, o pseudonima, è ammesso a far valere i diritti dell'autore, finché non sia rivelato. Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

Quindi chi ha creato l’opera ne detiene i diritti. I punti 8 e 9 addirittura evidenziano che anche in caso di utilizzo di uno pseudonimo o di anonimato, l’autore è sempre e comunque tutelato dalla legge. Vediamo quali sono esattamente i diritti di cui gode l’autore:

12. L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge.

17. 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto il diritto di mettere in commercio, di porre in circolazione o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, l'opera o gli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre, a fini di distribuzione, nel territorio degli Stati dell'Unione europea le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.

Rimando alla lettura del testo completo chi volesse approfondire ulteriormente le varie casistiche, ma già i punti che ho evidenziato mettono in chiaro che chi crea un’opera è l’unico che può esercitare il diritto di diffonderla, di sfruttarla commercialmente, o di crearne opere derivate (comprese traduzioni), indipendentemente dalla forma di espressione (scrittura, fotografia, pittura, musica) e dai mezzi di diffusione usati.

I diritti d’autore sono disciplinati anche dal Titolo IX del Libro Quinto del Codice Civile.

Quindi, se voi avete creato l’opera, voi siete gli unici a detenerne i diritti e a poterla diffondere o modificare. Questo vale anche per gli articoli pubblicati in un blog, in un social network, o qualsiasi sito su Internet.

Le Creative Commons

Internet è nata per condividere e riutilizzare le conoscenze degli altri. L’autore, essendo l’unico che detiene i diritti sull’opera, può (solamente lui) autorizzare l’utilizzo delle proprie opere, magari imponendo certe condizioni. Per esempio, potrebbe starvi bene che altri possano copiare per intero il vostro articolo a patto che ci sia un riferimento all’autore originale. Oppure potreste decidere che l’opera che avete creato può essere utilizzata liberamente ma non a scopo commerciale. O che sia liberamente utilizzabile da tutti e per qualsiasi scopo (pubblico dominio).

Visto che queste condizioni vanno espresse esplicitamente (altrimenti chi utilizza le vostre opere ha automaticamente violato i diritti d’autore), è diventato comodo creare delle licenze standard in cui si autorizzano certi utilizzi o meno delle creazioni.

Le Creative Commons (che potremmo tradurre in “Beni creativi comuni”) servono proprio a questo: forniscono degli schemi che vi aiutano a riassumere le modalità con cui permettete ad altri di utilizzare le vostre creazioni. La pagina principale di Creative Commons Italia riassume chiaramente il concetto:

Le licenze Creative Commons offrono sei diverse articolazioni dei diritti d'autore per artisti, giornalisti, docenti, istituzioni e, in genere, creatori che desiderino condividere in maniera ampia le proprie opere secondo il modello "alcuni diritti riservati".

Quindi dei modelli da seguire per condividere le proprie opere in maniera ampia (leggete anche “lasciando ad altri la libertà di diffonderle o rielaborarle”) tenendo per sé solo una parte dei diritti.

Per fare un esempio pratico, invece di scrivere:

1. siete liberi di diffondere la mia creazione a patto di indicarne l’autore

2. non potete utilizzare la mia opera per scopi commerciali

3. non potete diffondere versioni modificate o derivazioni della mia opera

posso riassumere il tutto esponendo questo simbolo:

Creative Commons 2.5 Italia

Dove le tre icone (con le tre sigle sotto) riassumono perfettamente quello che ho scritto, e cliccandoci sopra si hanno maggiori chiarimenti sulle condizioni di utilizzo.

Le Creative Commons non servono a proteggere i diritti degli autori, come comunemente si crede, ma viceversa servono all’autore per rendere esplicite (in maniera semplice) le condizioni di utilizzo delle proprie opere.

Se non utilizzate le Creative Commons, e non indicate diversamente nel vostro sito/blog, vale il precedente paragrafo sulla Legge 633/41: siete solo voi a detenere i diritti delle vostre opere.

La SIAE

La SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) è un ente pubblico a base associativa, che serve a fare da tramite tra gli autori dell’opera e i suoi utilizzatori. Wikipedia riassume perfettamente lo scopo dell’ente:

1. concedere licenze e autorizzazioni per lo sfruttamento economico di opere, per conto e nell'interesse degli aventi diritto

2. percepire i proventi derivanti dalle licenze/autorizzazioni

3. ripartire i proventi tra gli aventi diritto.

Quindi registrare un’opera presso la SIAE significa delegare l’ente a sfruttarla o diffonderla, richiedendo e percependo eventuale introiti da dare a voi. Attenzione però: registrare un’opera alla SIAE significa non poterla poi distribuire liberamente. Quindi Creative Commons e SIAE, per esempio, sono incompatibili. Voi potete anche decidere di non registrare l’opera alla SIAE e di sfruttarla commercialmente in proprio, ma non per questo il vostro diritto come autore è meno tutelato.

Per concludere

Vi invito a segnalare questo articolo di approfondimento per chiarire le idee a chi ha dubbi in proposito. L’argomento non si esaurisce qui e sicuramente c’è ancora molto di cui parlare. Lasciatemi un commento se ritenete che qualcosa vada aggiunto o chiarito meglio.

Il mio consiglio è comunque di non ammalarsi dietro ai “copioni”, che sempre ci sono stati e sempre ci saranno, e sempre avranno vita breve. Se tuttavia subite un danno economico o d’immagine dal plagio, avete tutto il diritto di andare da un avvocato per denunciare la cosa. Decidete voi se limitarvi a una lettera d’avvertimento o a una denuncia vera e propria.

Quanto detto vale anche, per esempio, per gli aggregatori di notizie che senza il vostro consenso (registrazione al servizio) ridistribuiscono i vostri articoli.

Ulteriori approfondimenti:

36 commenti:

  1. Finalmente un post che chiarisse un po' le idee!! Grande complimenti davvero!!

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  2. Mi sono rivolto ad un legale per delucidazioni in merito alla pubblicazione di foto (nel mio caso autovetture) prese in rete. Quando avrò risposta ti farò sapere.

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  3. era proprio il chiarimento che mi serviva....
    me lo leggo in maniera più approfondita, comunque.
    Grazie per ora
    :)
    j

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  4. Orazio scusami ma spiegami una cosa, porto un esempio: immagina che arrivo io, blogger, e ti accuso che questo articolo lo hai copiato da un mio articolo di qualche mese fa in cui dico le stesse cose ma con parole simili, riporto gli stessi stralci di legge e faccio considerazioni simili, e ti dico di rimuoverlo perchè violi il mio copyright, perchè ne avevo parlato prima di te e perchè tu avresti modificato il mio articolo. Poi arriva un altro blogger e ti dice che qualche simpatica immagine usata per presentare l'articolo in realtà l'ha fatta lui e ha il copyright sopra, quindi non la puoi usare. Ora ti chiedo: a te non girerebbero alquanto? Se la cosa si ripete per più argomenti, immagini e testi vari, non butteresti tutto all'aria dicendo "allora non scrivo più nulla"?

    Quella legge è semplicemente inadeguata a internet. Se un giornalista copia da un altro giornalista un articolo a tipo sanremo o l'ultima orgia di paris hilton, si può anche capire. Ma se uno parla di argomenti seri, di cultura, di scienza, di cronaca, cioè dove è fondamentale e vitale che riporti che 2+2=4 e ne citi fonti certe, e poi si deve sentire dire di aver "copiato" gli articoli e infranto un copyright, ma dannazione ma che scherziamo? Devo dire cose false o non dir nulla perchè qualcuno è stato più veloce a parlarne e metterci sopra il copyright?

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  5. Fra l'altro aggiungo: il creative commons non lo utilizza quasi nessuno, se non qualche blogger e qualche sito informatico. Il resto di internet ci sbatte sopra un "Riproduzione riservata" e tanti saluti. Che poi ci siano addirittura siti di giornali e agenzie che si copiano le notizie fra di loro poco (o li copiano dai blogger) poco importa. Se uno non ha scopi evidenti di lucro dovrebbe avere il diritto di riportare un articolo, e commentarlo e permettere di commentarlo. Secondo la legge invece non puoi, devi solo battere le mani all'autore e star zitto, che riportarne anche solo uno stralcio è comunque reato.

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  6. grazie Orazio,io ho nel blog le Creative Commons,ma credevo che servissero al contario,di quello che hai spiegato..ora,sinceramente sono combattuta da eliminarlo questo bannerino..grazie,grazie ancora per questo utilissimo e chiarissimo post!!! buon week end!!:)

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  7. Che dire? Sei la wikipedia dei blogger, anzi di più...
    Tratti qualsiasi argomento con chiarezza estrema, pensa che anche un'anziana signora imbranata come me riesce a realizzare i tuoi suggerimenti!
    Grazie a te il mio tapino blog, che era in stato di abbandono, ha ricominciato a suscitare la mia attenzione.
    Ti ringrazio di cuore per l'aiuto che mi hai dato e continui a darmi.
    Saluti e salute. annA

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  8. Adesso ai prossimi che copiano per l' ennesima volta gli articoli oltre alla solita pappardella li rimando a questo post. Bravo Tene ;)

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  9. Ciao Tenebrae, grazie per lo sforzo di aver pubblicato questo articolo. Puoi chiarire questo punto e che cosa dice il capo V del titolo II? Perchè credo riguardi il mio caso. E poi cosa dice la legge sul semplice articolo giornalistico non pubblicato su supporto cartaceo?

    7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II

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  10. A proposito di questo vorrei chiederti; questo blog mi ha copiato il post http://cartavincente.blogspot.com/2009/11/marco-carta-altri-brani-dellalbum-la.html ma poi mi ha nominato in basso; il problema è che il mio link non c'è! C'è scritto "FONTE http://arrgianf.blogspot.com/2009/11/musica-altri-brani-dellalbum-la-forza.html" ma non è un link!!! Sui commenti ho fatto notare la cosa e non mi hanno neanche risposto; vorrei sapere se Google capisce che il post è mio e non l'ho copiato da loro :(

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  11. Grazie per questo chiarimento!!! Posso mettere nel miko blog un link a questo articolo??? Almeno se a qualcuno venisse in mente di copiarmi lo faccio studiare e sudare un pò!!! ^^

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  12. mamma mia! sei una vera enciclopedia del sapere.Complimenti!
    E' veramente interessante questo articolo e forse faresti bene a mettere un link statico sulla sidebar per dare l'opportunità ai tuoi lettori di poterlo rileggere e trovarlo con facilità.
    Diciamo che su alcune cose mi trovo d'accordo anche con Alex Cold...
    è difficile dare un giudizio a priori,colpevolizzando subito qualcuno;bisognerebbe vagliare le circostanze,secondo me.
    Buon tutto caro amico :-)
    Lella

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  13. Da poco ho inserito il riferimento alla Creative Common License sul mio blog, dopo aver trovato le mie foto pubblicate su u altro blog in Turchia senza una citazione oppure un link al mio sito.

    Ho fatto notare la scorrettezza inserendo un commento, ma ho il diritto di chiedere di rimuovere le foto se non ne sarà precisata la provenienza?

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  14. Grande Tenebrae! Pensa che io ero certa di proteggere i miei libri con l'iscrizione alla SIAE e non immaginavo di non potere diffondere personalmente le mie opere... A questo punto, mi chiedo, anzi TI chiedo: "il simbolo o la relativa dicitura che suggerisci di esporre nei siti o nei blogs, può essere esposto anche nei libri?"
    Baci.

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  15. Sono del parere che un conto è copiare una parte dell' articolo (le prime righe) e poi mettere il link per continuare la lettura nel blog o sito dell' autore. Diversamente non avrebbe senso scrivere se poi qualunque altra persona prende e copia quello che un altro ha scritto dal proprio ingegno, per vedersi poi sottratta la visibilità che merita l' autore e il suo sito/blog. La copia selvaggia soprattutto sé senza alcuna attribuzione alla fonte originale è giusto che sia reato.

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  16. Tene, si può avere il codice del tuo form (quello giallo chiaro) di iscrizione alla newsletter e feed a fine post?

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  17. completerò l'argomento copyright con un ulteriore post che spieghi gli strumenti che mette a disposizione lo stato per tutelare la paternità delle proprie opere senza sborsare cifre esorbitanti alla SIAE

    @alex: nel testo della legge la tua casistica è trattata. i copyright non valgono per le idee. per intenderci: io posso parlare dello stesso argomento di cui puoi aver parlato tu, non per questo violo qualche diritto d'autore. maggiori informazioni nel testo.

    non esistono leggi inadeguate a internet, anche se spesso i media ci fanno credere il contrario. più che altro non si conoscono bene i mezzi che mette a disposizione lo stato per garantire l'attuazione della legge.

    c'è differenza tra riportare parte del testo e parlare dello stesso argomento.

    @attirma: grazie a te!

    @grezzo: fa riferimento ad un'altra parte del testo della legge. nel link che ho inserito puoi trovare il capo V titolo II, dove puoi trovare ulteriori informazioni.

    @arrgianf: solo google potrebbe risponderci :) diciamo che sicuramente la situazione è molto dubbia.

    @diamantya: certamente, l'ho fatto apposta!

    @lella: ciao paparedda (ricordo che ti piace!), come ho detto ad alex c'è differenza tra idea e creazione, la prima è sempre e comunque libera da diritti di copyright. l'argomento di un articolo può essere usato liberamente da altri, non la sua stesura.

    comunque il testo di legge è molto vasto, proprio per chiarire eventuali dubbi in proposito.

    @knitaly: il diritto ce l'hai sicuramente, ma qui siamo in ambito internazionale e soltanto un avvocato potrebbe darti tutte le delucidazioni del caso

    @lamagagiò: direi che la cosa migliore sarebbe scrivere esplicitamente le condizioni di utilizzo, comunque nel caso di un libro è meglio tutelarsi a priori su eventuali tentativi di plagio o sfruttamente dell'opera, spiegherò presto come fare senza sborsare cifre esorbitanti alla siae

    @vinnie: per te certo :) poi te lo mando!

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  18. Tenebrae ciao
    ti chiedo scusa se ti scrivo qui un argomento che riguarda un tuo precedente post .
    - Volevo chiedere se tu sai come e' considerato fiscalmente in Italia ADSENSE di Google, mi spiego cosa bisogna pagare: l'IVA, dichiarare sul 730, non dichiarare nulla,non pagare niente, insomma cosa bisognerebbe fare per essere in regola fiscalmente? La domanda perche' vorrei inserire adsense nel mio blog
    Se puoi rispondere ti ringrazio
    ciao e buona domenica
    Michele pianetatempolibero

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  19. Ottimo articolo! Mi chiedevo se pubblicare opere letterarie di Artisti
    famosi coperte dai diritti di pubblicazione, ma trascritte da testi di Mia proprietà e quindi acquistati regolarmente vada contro ai diritti d'autore.
    L'aver acquistato opere letterarie non è una sorta di pagamento dei diritti d'autore e che quindi una persona può trascriverle e regolarmente pubblicarle nel Web?
    Ciao. CS

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  20. BRAVO ORAZIO!

    Questo è l'argomento più scottante tra Blogger!
    La tua chiarezza e immediatezza nello spiegare messe al servizio di un argomento non sempre comprensibile ci voleva proprio!

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  21. @michele: i redditi da adsense vanno dichiarati

    l'unico consiglio consiglio valido è contattare un commercialista e discutere la situazione assieme, con cui vagliare assieme la propria situazione

    @cs: si, va contro i diritti d'autore. immagina di aver scritto un libro e di vederlo poi pubblicato gratuitamente sul web da qualcuno che l'ha comprato: un danno economico enorme

    caso diverso artisti morti da tempo (vedi byron): i diritti potrebbero essere scaduti, dovresti controllare tu stesso caso per caso

    direi comunque che dove non c'è esagerazione, non c'è bisogno di farsi ossessionare dai copyright

    @matteo: grazie!

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  22. Grazie Tenebrae di avermi risposto!
    Buon lavoro!
    Ciao

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  23. @arrgianf: solo google potrebbe risponderci diciamo che sicuramente la situazione è molto dubbia.
    Ok grazie.

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  24. ...bene bene...ho un blog da soli 4 mesi e questi concetti mi mancavano...

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  25. orazio che ne pensi di questa nuova funzione di Blogger con l'introduzione dell'impaginazione automatica? ti prego scrivi un post al piu presto magari con una tattica perche tutti i nostri blog in home page sono dimezzati automaticamente a causa di questa nuova funzione delle pagine di blogger e cosi il blog è uno schifo

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  26. @jessica: dedicherò prestissimo un articolo all'argomento

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  27. Ok, ti ho mandato un email con immagine del post :( purtroppo stamane non vuole farmi scrivere blogspot. Sembra errore al server. Grazie a presto.

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  28. io scrivo canzoni, come faccio a dimostrarne la paternità? basta mandarmi una registrazione in busta chiusa, magari via raccomandata? grazie per il tuo bellissimo articolo, molto esauriente.

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  29. @graziachiara: puoi scrivere il testo e lo spartito in un documento e utilizzare uno degli strumenti che ho indicato per certificarne la paternità.

    la firma digitale e la marca temporale possono anche essere applicati su un mp3, se preferisci

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  30. Grazie mille per questo chiarimento!!!! è stato davvero molto utile!! mis scuso se ho utilizzato il tuo articolo!!! grazie ancora!!!

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  31. Ciao! Complimenti per l'articolo e l'approfondimento, davvero utilissimo!

    Due domande:

    1) Un pezzo registrato in SIAE può essere riprodotto su un sito, da una persona o una società se si ha la liberatoria in cui l'autore, intestatario della registrazione in SIAE, ne consente espressamente l'utilizzo? Per fini commerciali e non?
    Su un sito posso pubblicare pezzi con licenza Creative Commons e licenziati SIAE con la concessione espressa degli autori?
    Lo stesso può valere per SCF?

    2) quindi anche senza SIAE si è ugualmente tutelati della proprietà intellettuale del proprio pezzo musicale? Esiste qualche modo, non registrando il pezzo in SIAE, per certificarne la paternità?

    Grazie!!

    Edo

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  32. Salve,
    nelle mie intenzioni c'è l'apertura di un blog dove proporre traduzioni di articoli pubblicati negli States riguardanti lo sport americano. Come ci si comporta con i diritti proprietari? La mia intenzione è senza fini di lucro quindi niente pubblicità e ogni traduzione sarebbe accompagnata dal link all'articolo originale. Si può fare riferimento al ‘fair use’ ('Uso equo') di tale materiale protetto da copyright?
    Grazie

    Roberto

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  33. buona idea questo articolo.
    per chi vuole chiarirsi le idee in pochi minuti o quantomeno cancellare alcune leggende metropolitane dalla propria mente, vi invito a cercare e guardare il filmato "Diritti d'autore creativi" a cura di Christian Biasco.
    Infine... se posso permettermi di fare un po' il "sapientino"... nell'articolo ci sono alcune imprecisioni:
    - la Costituzione Italiana NON PARLA di diritto d'autore;
    - il principio secondo cui il diritto si acquisisce automaticamente è sancito non nell'articolo che viene citato bensì nell'art. 6.
    Un caro saluto. Simone Aliprandi

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